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Di Piazza Srl – scavi di sbancamento: lavorare in sicurezza

Gli scavi di sbancamento, così come qualsiasi tipo di scavo, sono attività che presentano dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Proprio per questo il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) ha previsto degli articoli specifici su questo tipo di attività (articoli 118-121). Vediamo insieme i rischi e le soluzioni adottate per lavorare in sicurezza.

 

Che cosa sono gli scavi di sbancamento

Si parla di scavi di sbancamento o splateamento quando la superficie orizzontale è prevalente rispetto alla profondità dello scavo. Generalmente con questo tipo di scavo si realizza lo spianamento o la sistemazione del terreno per la sua edificazione. Negli scavi di sbancamento vi è un accesso diretto di escavatori e mezzi d’opera all’area di scavo, con la possibilità di caricare il materiale direttamente sui mezzi di trasporto.

Tecnicamente gli scavi di sbancamento differiscono da quelli di splateamento per il tipo di superficie su cui si lavora: pianeggiante nel primo caso, inclinata nel secondo caso.

 

I rischi che si corrono

Sono numerosi i rischi che si corrono durante uno scavo, anche con conseguenze mortali. I rischi più frequenti sono:

  • cedimento delle pareti dello scavo (può essere causato da accumuli di materiali sul ciglio, vibrazioni, scuotimenti);
  • caduta dall’alto all’interno degli scavi (può essere causata dall’insorgenza di vertigini, abbagliamento degli occhi, scarsa visibilità, colpo di calore o di sole, rapido abbassamento della temperatura, mancanza di protezione dei bordi dello scavo);
  • caduta dei materiali entro scavi in presenza addetti;
  • rischi legati alla presenza di mezzi d’opera;
  • investimento;
  • conseguenti alla presenza di reti interrate;
  • annegamento per venute d’acqua (falda, bacini, ecc.);
  • conseguenti alla presenza di gas pericolosi;
  • rischi di carattere biologico.

 

Cosa prevede la normativa sulla sicurezza

L’articolo 118 del Testo unico della sicurezza sul lavoro prevede che:

  1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
  2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
  3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
  4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
  5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Inoltre, l’articolo 120 sul deposito di materiali in prossimità degli scavi specifica che è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi e che qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

 

Le sanzioni previste

Qualora i datori di lavoro e i dirigenti non rispettino quanto previsto negli articoli 118 e 120, secondo l’articolo 159 comma 2 lettera a e c, sono soggetti all’arresto fino a sei mesi o all’ammenda da € 2.500 a € 6.400 nel primo caso, all’arresto sino a due mesi o all’ammenda da € 500 a € 2.000 nel secondo caso.

 

La viabilità nei cantieri

A ulteriore tutela della sicurezza dei lavoratori il D. Lgs. n° 81/2008 (ALLEGATO XVIII) norma anche la viabilità nei cantieri. Ecco quanto prevede:

  1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro lato.
  2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
  3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

L’azienda Di Piazza Srl è ovviamente attenta a tutelare la sicurezza dei suoi lavoratori nelle attività di scavo e sbancamento. La nostra sede è a Lauco (Udine) in via Chiassis 1. Per informazioni puoi chiamare lo 0433.747575 o scrivere a amministrazione@dipiazzajoc.it.

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