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Trasporto conto terzi: le normative

Cosa si intende per trasporto conto terzi?

Prima di vedere le normative che lo riguardano è importante vedere la sua distinzione con il trasporto in conto proprio, visto che spesso sui due tipi di trasporto si tende a fare confusione. Essi sono diversi e sono anche regolamentati da normative diverse.

Cosa è il trasporto in conto proprio

Il trasporto di cose in conto proprio è definito dall’art. 31 della Legge 298/74. È questo il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie. Devono però concorrere le seguenti condizioni:

  • il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera e i preposti alla guida e alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti (nel caso di imprese artigiane sono equiparati a questi i familiari del titolare della licenza che collaborano nell’impresa);
  • il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente, ma rappresentare solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti (per esempio il commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente);
  • le merci trasportate devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici o devono essere dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o devono essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione a un contratto di deposito o a un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Cosa prevede il codice della strada

Il Codice della strada (art. 83) prevede che la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività. Su di essa devono essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio (valido soltanto per gli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate).

Cosa è il trasporto in conto terzi

Il trasporto di cose per conto di terzi (art. 88 del Codice della strada) si ha quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente. In questo caso le merci appartengono a un soggetto diverso da chi effettua il trasporto, mentre i mezzi sono dell’impresa che fa del trasporto la sua attività prevalente.

La legge 454/97 (art. 1/6) stabilisce che “tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori”.

L’imprenditore, inoltre, deve aver ottenuto un’apposita autorizzazione (licenza) che vale per tutto il territorio nazionale. Se l’azienda ha più veicoli, l’autorizzazione viene estesa a ognuno di essi e vale anche per il traino di rimorchi e semirimorchi della stessa azienda o di altre iscritte all’albo degli autotrasportatori e con apposita autorizzazione.

Come si ottiene la licenza per il trasporto conto terzi

La licenza viene data dalla Motorizzazione civile e dei trasporti e le condizioni per il suo rilascio dipendono dal peso che viene traportato dal singolo automezzo. Se questo è inferiore a 1,5 tonnellate è necessario il solo requisito di onorabilità, se superiore sono necessari anche i requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale.

Requisito di onorabilità – tale requisito si perde qualora la persona sia stata dichiarata delinquente abituale o professionale, sia stata sottoposta a misure di sicurezza personali o di prevenzione; abbia avuto una condanna definitiva per reato non colposo con pena detentiva di due anni e sei mesi; sia stata sottoposta ad alcune pene accessorie previste dal codice penale; abbia subito in via definitiva l’applicazione di sanzioni amministrative; se datore di lavoro, abbia avuto una condanna definitiva per violazione degli obblighi previdenziali e assistenziali; abbia dichiarato fallimento.

Il requisito di onorabilità deve essere posseduto dall’amministratore unico, dai soci illimitatamente responsabili per la società di persone, dal titolare dell’impresa individuale o familiare.

Requisito di capacità finanziaria – l’impresa deve disporre annualmente di un capitale proprio pari o superiore a 9mila euro per il primo autocarro a cui si aggiungono 5mila euro per ogni ulteriore mezzo (circolare n.11551 dell’11/05/2012).

Requisito di idoneità professionale – per ottenere la licenza bisogna superare l’esame di abilitazione di Gestore trasporto merci conto terzi, per eseguire il quale bisogna avere più di 18 anni, non essere interdetti giudizialmente o inabilitati, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o aver svolto un corso di preparazione di 74 ore (per imprese fino a 3,5 tonnellate) o di 150 ore (per imprese con più di 3,5 tonnellate) organizzati da enti autorizzati dal ministero dei Trasporti.

Il trasporto di merci pericolose

Nel caso in cui il trasporto conto terzi riguardi merci pericolose, cioè di quelle merci classificate in base alla normativa Adr, l’autotrasportatore deve avere apposita abilitazione che si ottiene con la frequentazione di un corso di formazione e la successiva partecipazione a corsi di aggiornamento periodici. Inoltre, l’autotrasportatore deve avvalersi di mezzi idonei al loro trasporto. Tale idoneità, riscontrata dalla Motorizzazione civile a seguito di un collaudo, deve essere indicata sulla carta di circolazione.

Ditta Di Piazza Piergiorgio Comeglians – Udine

L’azienda Di Piazza Piergiorgio, con sede a Comeglians (Udine) in via Tualis 3/A, si occupa anche di trasporto per conto terzi. Per informazioni puoi chiamare lo 0433.747575 o scrivere a amministrazione@dipiazzajoc.it.

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